PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «L'ufficio di deputato o di senatore non può essere ricoperto per più di quattro legislature consecutive».

Art. 2.

      1. All'articolo 93 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La carica di membro del Governo non può essere ricoperta per più di quattro legislature consecutive».

Art. 3.

      1. All'articolo 122 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

      «L'ufficio di consigliere regionale e la carica di membro della Giunta regionale non possono essere ricoperti per più di quattro legislature consecutive».